Art. 24.
(Tasse di concessione regionale).

      1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate a istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 23 della presente legge.
      2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 40 per cento e non superiore all'80 per cento della tassa erariale prevista dall'articolo 5 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995. Per i pensionati con reddito lordo inferiore a 750.000 euro annui, la tassa regionale è ridotta del 50 per cento. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.
      3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa

 

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di concessione regionale è rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.
      4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati, altresì, per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale, prevedono, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche colturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agrituristica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e la pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.
      5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e le aziende faunistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.